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OPPOSIZIONE A LIQUIDAZIONE A DECRETO DI PAGAMENTO DI SPESE DI GIUSTIZIA

Cos'è?

Entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso, avverso il decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte, è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Le controversie previste dall'articolo 170, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

Il ricorso è proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e del pubblico ministero presso il tribunale è competente il Presidente del Tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del pubblico ministero presso la corte di appello è competente il presidente della corte di appello.


Normativa di riferimento

  • 15 Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150
  • Art. 170 D.P.R. 115/2002; Circolare Ministeriale del 4.8.2008

Chi può richiedere il servizio

  • Il difensore
  • L'ausiliario del magistrato
  • Il consulente tecnico di parte.

Documentazione necessaria

  • Nota di iscrizione a ruolo.
  • Marca euro 27.00 per anticipazioni forfettarie
  • C.U. per il valore della causa al 50%. Che va integrato per la restante metà nei casi in cui il procedimento prosegua con rito ordinario (Circolare Ministeriale del 4.8.2008).

Come funziona

L’opposizione si presenta mediante ricorso al Presidente del Tribunale ex artt. 702/bis e ss. CPC, da depositare presso le Sezioni Civili con iscrizione al Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi (1° piano) st.) o (facoltativamente) inviare telematicamente, con contestuale versamento del Contributo Unificato e dei diritti per le anticipazioni forfettarie, ai sensi degli artt. 9 e ss. e dell’art. 30 del TUSG.

Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa.

Il presidente può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le informazioni necessari ai fini della decisione.

L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile.


Giudice competente

La V^SEZIONE CIVILE del Tribunale è competente a decidere sulle opposizioni avverso:

  • Decreto di liquidazione onorari DIFENSORI, nell’ambito del GRATUITO PATROCINIO CIVILE E PENALE, di cui all’art. 82 TUSG.
  • Decreto di liquidazione compenso AUSILIARIO del giudice e CUSTODE, nell’ambito del processo CIVILE E PENALE, di cui all’art. 168 TUSG.

Avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l'istanza di ammissione (art.99 TU spese di Giustizia).