Guida ai servizi


ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

COS'È

L’accordo di ristrutturazione dei debiti rappresenta un mezzo di risanamento a cui l’impresa in crisi ricorre per tentare di ridurre l’esposizione debitoria ed assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Legge Fallimentare, artt. (artt. 182 bis ss.)


CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti dall’imprenditore.

Per presentare la domanda di accordo di ristrutturazione, l’imprenditore deve trovarsi in stato di crisi o insolvenza.


DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA DEPOSITARE IN CANCELLERIA

L’imprenditore in stato di crisi, ha la facoltà di domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso.

L'accordo viene pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia sin dal giorno della pubblicazione.

Tale pubblicazione produce due importanti effetti:

  1. entro trenta giorni dalla stessa, sia i creditori che ogni altro interessato possono proporre opposizione innanzi al tribunale, il quale, una volta decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato, a sua volta reclamabile davanti alla corte d'appello ai sensi dell'art. 183;
  2. nei 60 giorni successivi alla data di pubblicazione dell'accordo, sono inibite ai creditori, per titolo e causa anteriore a tale data, sia l'avvio o la prosecuzione delle azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, che l'acquisizione di titoli di prelazione, salvo che non siano stati concordati.

L'istanza di sospensione viene pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto (di inizio o prosecuzione) delle azioni esecutive e cautelari, nonché di acquisire titoli di prelazione se non concordati, sin dalla data di pubblicazione.

In seguito, il tribunale, verificata la documentazione presentata dall'imprenditore, fissa con decreto l'udienza entro 30 giorni, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa.

All'udienza, ove venga riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire all'accordo di ristrutturazione dei debiti, il tribunale dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione nei successivi sessanta giorni, entro i quali va depositato l'accordo definitivo corredato della relazione redatta dal professionista.

Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese.


MODULISTICA

Non disponibile.


ASSISTENZA LEGALE

Non obbligatoria.


COSTI

  • 1 marca da bollo da 27 €
  • Contributo unificato da 98 €

DOVE SI RICHIEDE

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Sezione Fallimentare, Piano Terzo, Stanza 39, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.