Guida ai servizi


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA CIVILE

Cos'è?

È assicurato il patrocinio nel processo civile e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa delle persone con basso reddito, quando le ragioni risultino non manifestamente infondate.

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono annotate a futura memoria con prenotazione a debito, altre sono anticipate dallo Stato.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono quindi chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale.

L'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse.

 La disciplina del patrocinio si applica anche nella fase dell'esecuzione, nel processo di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo.

La parte ammessa rimasta soccombente (che ha perso cioè in primo grado) non può giovarsi dell'ammissione per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.


Normativa di riferimento

D.P.R. 115/2002. D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990-art.783 3 bis L.208 del 28/12/2015.


Chi può richiedere il servizio

Può essere ammesso al patrocinio chi ha un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 11.528,41.
Se l'interessato all'ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, i limiti di reddito, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi. Salvo l’ipotesi precedente, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi nonché ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.


Dove si presenta l'istanza

La richiesta di ammissione è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, al consiglio dell'ordine degli avvocati.

Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato.

Nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Gli effetti del patrocinio decorrono dalla data in cui la richiesta di ammissione è stata presentata.


Documentazione necessaria

Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza è trasmessa anche all'ufficio finanziario competente.

Questo verifica l'esattezza delle dichiarazioni, indicazioni ed allegazioni previste, dell'ammontare del reddito attestato dall'interessato, con l'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di finanza, la verifica della posizione fiscale del richiedente e dei conviventi.

Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni del richiedente non vere, l'ufficio finanziario richiede la revoca dell'ammissione e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il tribunale competente.

 La permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo (anche in un momento successivo all'ammissione), verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria oppure su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza.

 

SANZIONI

Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, allega dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309,87 a euro 1.549,37. La pena è aumentata se dal fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.

Le pene previste si applicano nei confronti di chiunque, al fine di mantenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non comunica le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione.


Come funziona

Chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà e sono anticipati dallo Stato

Per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune sono prenotate a debito, cioè annotate a futura memoria, altre sono anticipate dall'erario.

Sono spese prenotate a debito le spese di introduzione del giudizio (il contributo unificato e i diritti per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile); l'imposta di registro; l'imposta ipotecaria e catastale; i diritti di copia.

Sono prenotati a debito, a domanda, anche gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, se non è possibile il pagamento dalla parte a carico della quale sono poste le spese processuali o dalla stessa parte ammessa, per vittoria della causa o per revoca dell'ammissione. Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e all'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro.

Sono, invece, spese anticipate dall'erario:

  1. gli onorari e le spese dovuti al difensore;
  2. le indennità e le spese di viaggio spettanti ai magistrati, agli appartenenti agli uffici e agli ufficiali giudiziari per le trasferte relative al compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge, nel processo civile;
  3. le indennità e le spese di viaggio spettanti a testimoni, a notai, a consulenti tecnici di parte e ausiliari del magistrato, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico da parte di questi ultimi;
  4. le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato nel processo civile;
  5. le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
  6. le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

Sono prenotati a debito o anticipati, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte.

RECUPERO DELLE SPESE

Nei procedimenti in cui sussiste il patrocinio a Spese dello Stato le spese si recuperano solo nei confronti della parte non ammessa al beneficio, in caso di sua condanna.

Lo Stato ha diritto, però, di rifarsi per le spese prenotate e anticipate anche sulla parte ammessa al patrocinio quando per sentenza è stata messa in condizione di poter restituire le spese avendo ottenuto almeno il sestuplo delle spese; o nel caso di rinuncia all'azione o di estinzione del giudizio.

Lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare le somme eventualmente anticipate in seguito alla revoca del provvedimento di ammissione.

Il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.

Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva.

NORME PARTICOLARI PER ALCUNI PROCESSI

Le spese relative ai processi di dichiarazione di assenza o di morte presunta sono recuperate nei confronti di coloro che sarebbero eredi testamentari o legittimi, se l'assente fosse morto nel giorno a cui risale l'ultima notizia di lui, o i loro rispettivi eredi o nei confronti dei legatari, i donatari e di tutti quelli ai quali spetterebbero diritti dipendenti dalla morte dell'assente e nei confronti della parte ammessa in caso di revoca dell'ammissione.

Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario.

 Nel processo in cui è parte un fallimento, se il decreto del giudice delegato attesta che non è disponibile il denaro necessario per le spese, il fallimento si considera ammesso al patrocinio.


Decreto di pagamento dell'onorario al difensore

L'onorario e le spese spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento.

La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione.

Il decreto di pagamento è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero.

Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta.


Istanza di liquidazione

A seguito dell’entrata in vigore degli obblighi di cui all’art.16 bis e segg. d.l. n.179/2012 e del d.l. n.90/2014 e della circolare in data 28/10/2014 di questo Ministero, con decorrenza 1/01/2015 le cancellerie non possono più ricevere atti endoprocessuali in formato cartaceo.

Pertanto poiché il difensore al momento del passaggio in decisione della causa deve unire al fascicolo di parte la nota delle spese, indicando in modo distinto e specifico gli onorari e le spese, con riferimento all’articolo della tariffa del quale si desume ciascuna partita ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c., anche in caso di ammissione al patrocinio a spese dello stato l’istanza di liquidazione degli onorari dovrà essere trasmessa per via telematica al momento del passaggio in decisione della causa (art.783 3 bis L.208 del 28/12/2015), accludendo, ove già non depositate, la delibera e l’istanza di ammissione e la certificazione dell’iscrizione all’albo speciale di cui all’art. 81 del T.U..spese di giustizia.


Fatture

Divenuto esecutivo il decreto di pagamento (previa comunicazione della cancelleria), le fatture, devono essere inviate in formato elettronico al sistema di interscambio all'indirizzo SDIO1@PEC.FATTURAPA.IT

Devono contenere:

  • numero di procedimento – sezione - giudice che ha emesso il decreto di pagamento
  • codice fiscale / partita iva
  • coordinate bancarie (iban)
  • codice IPA del tribunale di catania: 5FTND5
  • la partita iva del tribunale di catania: 80010390872
  • indicare la dicitura “scissione dei pagamenti” alle fatture emesse a partire dall’1.7.2017, in applicazione della disciplina della c.d.“splitpayment” prevista dall’art.17-ter del DPR 26.10.1972, n. 633 come modificato dall’art. 1 del DL 24.4.2017, n. 50, convertito dalla Legge 21.6.2017, n. 96.

La Fattura priva dei suddetti dati dovrà essere rifiutata.