Guida ai servizi


PATROCINIO A SPESE DELLO STATO IN MATERIA PENALE

Cos'è?

Le persone con un reddito molto basso possono chiedere di essere difese nell’ambito di un procedimento penale, facendosi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali, poiché queste vengono pagate dallo Stato o sonoannotate a futura memoria con la prenotazione a debito.

Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo.


Normativa di riferimento

D.M. 01/04/2014; D.M. 02/07/2012; L. 25/2005; D.P.R. 115/2002. L. 134/2001, artt. dal 74 al 141; L. 217/1990.


Chi può richiedere il servizio

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato: i cittadini italiani; gli stranieri (regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare); gli apolidi; gli indagati, gli imputati, i condannati, gli offesi dal reato, i danneggiati che intendano costituirsi parte civile, i responsabili civili o civilmente obbligati per l’ammenda, coloro che (offesi dal reato – danneggiati) intendano esercitare azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti da reato.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a 11.528,41 €.Se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’interessato stesso. Solo nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità (processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi).

La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572(Maltrattamenti contro familiari o conviventi), 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) e 612-bis (Atti persecutori), nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 601(Tratta di persone), 602 (Acquisto e alienazione di schiavi), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-undecies (Adescamento di minorenni) del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti.


Documentazione necessaria

La domanda in carta semplice può essere presentata all'ufficio del magistrato (non direttamente in udienza) innanzi al quale pende il processo, personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido; oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda; oppure può essere spedita via PEC o con raccomandata a.r., allegando fotocopia di un documento di identità valido del richiedente. La domanda deve essere firmata esclusivamente e personalmente dall’interessato, a pena di inammissibilità, e la firma deve essere autenticata dal difensore o dal funzionario che riceve la domanda. Non è ammessa la richiesta in forma orale, nemmeno in udienza.

Nella domanda occorre indicare: la richiesta di ammissione al patrocinio; le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare; l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione); l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio. La mancanza, anche di uno solo di tali elementi rende la domanda inammissibile.

Se il richiedente è detenuto la domanda può essere presentata al direttore dell’istituto carcerario che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è 

agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza la domanda può essere presentata ad un ufficiale di polizia giudiziaria che ne cura la trasmissione al magistrato che procede. Se il richiedente è straniero (extracomunitario) la domanda deve essere accompagnata da una certificazione (per i redditi prodotti all’estero) dell’autorità consolare competente che attesti la verità di quanto dichiarato nella domanda. In caso di impossibilità, la certificazione può essere sostituita da autocertificazione. Se il richiedente è straniero ed è detenuto, internato per esecuzione di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, la certificazione consolare può essere prodotta entro venti giorni dalla data di presentazione dell’istanza, dal difensore o da un componente della famiglia dell’interessato (oppure può essere sostituita da autocertificazione).


Come funziona

Il patrocinio a spese dello Stato può essere richiesto per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse. Nella fase dell’esecuzione, nel procedimento di revisione, nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o per quelli di competenza del tribunale di sorveglianza (sempre che l’interessato possa o debba essere assistito da un difensore) occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio. Nei procedimenti civili per il risarcimento del danno o restituzioni derivanti da reato, (quando le ragioni non risultino manifestamente infondate) l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ha effetti per tutti i gradi di giurisdizione.

Il patrocinio a spese dello Stato è escluso: nei procedimenti penali per reati di evasione in materia di imposte; se il richiedente è assistito da più di un difensore (è ammesso invece, ora, nei procedimenti relativi a contravvenzioni); per i condannati con sentenza definitiva per i reati di associazione mafiosa, e connessi al traffico di tabacchi e agli stupefacenti (modifiche apportate dalla legge 24 luglio 2008, n. 125).

Per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in ambito penale occorre presentare domanda indirizzata all’ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e, quindi, alla cancelleria: del GIP (se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari); del giudice che procede (se il procedimento è nella fase successiva); del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione). Il giudice competente, valuta la richiesta ed entro 10 giorni decide con decreto motivato che viene depositato in cancelleria (accoglimento, oppure non ammissibilità, oppure rigetto).

Del deposito viene dato avviso all’interessato (se detenuto, il decreto gli viene notificato).

Copia della domanda e del decreto che decide sull’ammissione al beneficio sono trasmesse all’Ufficio delle Entrate territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.

L’interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell’Ordine del distretto della competente corte di appello e, nei casi previsti dalle legge, può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato autorizzato.

Contro il provvedimento di rigetto, l’interessato può presentare ricorso al presidente della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all’Ufficio delle Entrate. L’ordinanza che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all’interessato e all’Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato.


Modulistica

Non disponibile


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

nessuno.


Dove si richiede

La domanda deve essere presentata presso l’Ufficio Gratuito Patrocinio, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 13, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00. 

Per le misure di prevenzione, le domande devono essere presentate presso la Cancelleria Misure di Prevenzione, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanza n. 37 bis, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00.

Per i procedimenti davanti alla Corte d’Assise, la domanda deve essere presentata presso la Cancelleria della Corte d’Assise, Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, piano terra, stanze n. 64-68, dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00