Guida ai servizi


NOMINA O SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

Cos'è

L’arbitrato è un giudizio di carattere privato, che, in determinate materie, può sostituire la risoluzione della controversia ad opera del giudice.

Il giudizio viene demandato agli arbitri sulla base di un accordo tra le parti della controversia (convenzione di arbitrato).

La convenzione di arbitrato, può essere stipulata sia dopo che è insorta una controversia (compromesso), sia nell’ambito di un contratto (clausola compromissoria).


Normativa di riferimento

Codice di Procedura Civile, artt. 809, 810, 811 e 814.


Chi può richiedere il servizio

La nomina degli arbitri può essere chiesta:
• direttamente dalle parti
• dagli arbitri già designati dalle parti (ad esempio, nel caso in cui le parti, avendolo pattuito, non abbiano trovato l’accordo per la nomina di un ulteriore arbitro).

 


Documentazione necessaria

• Istanza di nomina degli arbitri
• Convenzione di arbitrato


Come funziona

Il numero degli arbitri e il modo in cui saranno nominati devono essere stabiliti nella convenzione di arbitrato.

Gli arbitri devono essere in numero dispari (è possibile, quindi, che sia nominato un solo arbitro). Se nella convenzione manca l’indicazione degli arbitri, gli arbitri si intendono in numero di tre. Qualora invece la convenzione preveda un numero pari di arbitri, si intende che deve aggiungersi un arbitro. Gli arbitri necessari non indicati nella convenzione sono tutti nominati dal Presidente del Tribunale.

Le convenzioni di arbitrato possono prevedere che gli arbitri siano nominati dalle parti. In tal caso ciascuna delle parti deve comunicare all’altra, mediante atto notificato per iscritto, l’arbitro o gli arbitri che essa designa, con l’invito all’altra parte a designare il proprio o i propri. La parte che riceve la notificazione di tale invito deve notificare per iscritto, nei 20 giorni successivi, l’identità dell’arbitro o degli arbitri che a sua volta designa. Se questo invito non viene accolto nel termine, la parte che ha preso l’iniziativa può chiedere, con ricorso diretto, che la nomina degli arbitri della parte inadempiente sia fatta dal Presidente del Tribunale.

In genere, le convenzioni di arbitrato, che prevedono la nomina diretta degli arbitri ad opera delle parti, stabiliscono che ciascuna di esse nomini il proprio o i propri arbitri, che però non costituiscono la totalità del collegio (in genere, quando si prevede un collegio di tre arbitri, ciascuna parte designa un proprio arbitro). La nomina dell’ulteriore arbitro viene demandata direttamente all’accordo delle parti o degli stessi arbitri di parte, oppure, qualora tale accordo non venga raggiunto, ancora al Presidente del Tribunale.

Per quanto riguarda la sostituzione degli arbitri, per il caso in cui, per qualsiasi motivo, uno o più arbitri vengano a mancare, si deve provvedere in base a quanto stabilito nella convenzione di arbitrato. Anche in tal caso, spettano al Presidente del Tribunale medesimi poteri di supplenza per la nomina degli arbitri.


Modulistica

Non disponibile.


Assistenza legale

Facoltativa.


Costi

• 1 marca da bollo da 27 €
• Contributo unificato da 98 € (in marca da bollo)


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria della Quarta Sezione Civile, Piano Terzo, Stanza 36, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30.