Verificata la sussistenza dei requisiti, il giudice fissa immediatamente un’udienza.
L’organismo di composizione della crisi dà avviso ai creditori della proposta del debitore e della fissazione di udienza.
All’udienza il giudice dispone, per un massimo di 120 giorni, il blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore; provvedimento che è inefficace per i titolari di crediti impignorabili (come, ad es., i crediti alimentari).
Dopo l’udienza, i creditori che vogliono aderire all’accordo devono far pervenire all’organismo di composizione della crisi una dichiarazione sottoscritta con cui manifestano il proprio consenso alla proposta.
L’accordo potrà essere omologato solo se viene così prestato il consenso dei creditori rappresentanti almeno il 70% dei crediti.
Dalla data dell’omologazione dell’accordo e per un periodo non superiore ad un anno, scatterà un nuovo blocco delle azioni cautelari ed esecutive nonché il divieto di acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.