L’istanza di conversione del pignoramento deve essere depositata prima che il giudice abbia disposto la vendita, ovvero prima che il giudice abbia fissato la data della vendita o abbia incaricato un professionista della vendita.
Affinché l’istanza sia ammissibile, il debitore deve versare una somma non inferiore ad 1/6 del credito per cui è stato effettuato il pignoramento, dedotti i versamenti già effettuati che devono poter essere documentati.
Entro 30 giorni dal deposito dell’istanza di conversione, il giudice fissa l’udienza per sentire le parti e determina la somma da sostituire al bene pignorato determinando il piano di rateizzazione del debito.
Successivamente, il giudice fissa una nuova udienza in cui, verificata l’effettività dei versamenti del debitore, dichiara istinto il pignoramento assegnando la somma ai creditori.