Guida ai servizi


RIABILITAZIONE PROTESTATO

Cos’è

Serve a riabilitare il soggetto che ha subito un protesto di assegno o di titolo bancario e l’effetto è quello di considerare il protesto come mai avvenuto.


Normativa di riferimento

Art. 8 della legge 386/1990; Art. 17 della legge 108/1996 e successive integrazioni. Legge 235/2000, decreto ministeriale 316/2000.


Chi può richiedere il servizio

La parte interessata o persona munita di delega con un proprio documento di identità.

Ha diritto ad ottenere la riabilitazione colui che, trascorso un anno dall’ultimo protesto, abbia adempiuto alle obbligazioni (pagamento) per le quali i protesti sono stati levati.


Documentazione necessaria

E’ necessario presentare
• Istanza indirizzata al Presidente del Tribunale tendente ad ottenere la riabilitazione
• Indicazione dei propri dati anagrafici, codice fiscale, autocertificazione di residenza, fotocopia del documento di identità
• Titolo protestato in originale o in copia autenticata
• Prova del pagamento:
• In caso di cambiali, bisogna produrre gli originali dei titoli protestati
• In caso di assegni, bisogna produrre gli assegni originali e allegare dichiarazione di avvenuto pagamento firmata dal creditore e autenticata (in originale).
• Certificato visura protesti aggiornata della C.C.I.A.A., che confermi che non ci siano stati protesti negli ultimi 12 mesi.
• Nota di iscrizione a ruolo (codice iscrizione: 1.40.102)

Se la riabilitazione è richiesta per una società il ricorso deve essere presentato dal legale rappresentante con indicazione della carica sociale che gli conferisce tale potere (es. amministratore unico, socio amministratore ecc.); deve essere prodotta la visura dei protesti sia del ricorrente che della società.


Come funziona

La competenza è del Tribunale del luogo di residenza dell’interessato.

Ha diritto alla riabilitazione dal protesto il soggetto che abbia adempiuto alle obbligazioni per le quali i protesti sono stati levati. Hanno quindi diritto a farne richiesta anche i soggetti che hanno subito più di un protesto.

Oltre a questo, per accedere alla riabilitazione, deve essere passato un anno dall’ultimo protesto.

La riabilitazione viene accordata con decreto del Presidente del Tribunale; l’interessato dovrà recarsi in cancelleria per avere la copia conforme del provvedimento del Presidente da presentare alla Camera di Commercio, la quale si occuperà della pubblicazione di esso sull’apposito bollettino.

In caso di diniego di riabilitazione da parte del Presidente del Tribunale, l’interessato può presentare ricorso in Corte d’Appello, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

Eventuale altra documentazione potrà essere richiesta caso per caso.


Modulistica

• Istanza riabilitazione elenco protesti.


Assistenza legale

Non necessaria.


Costi

• Contributo unificato di 98 €
• 1 marca da bollo da 27 €
• 1 marca da bollo da 34,62 € o da 11,54 € per il rilascio della copia autentica con o senza urgenza


Dove si richiede

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria Giurisdizione”, Piano Primo, Stanza 54, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08:30 alle ore 12:30